STATUTO DEL CLUB NAUTICO SENIGALLIA

STATUTO DEL CLUB NAUTICO SENIGALLIA

Art. 1) E’ costituita, ai sensi dell’art.90 della Legge 289/2002, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto degli artt.36 e seguenti del Codice Civile e della Costituzione una Associazione sportiva dilettantistica di Promozione Sociale, con sede in Senigallia, via della Darsena, denominata “CLUB NAUTICO SENIGALLIA Associazione sportiva dilettantistica di Promozione Sociale”, in breve detta anche “CLUB NAUTICO SENIGALLIA ASD APS” salvo modifiche di Legge qualora venga richiesto l’acronimo “Ets” (Ente del terzo settore) per l’iscrizione al Registro Unico del terzo settore.

L’utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all’iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l’eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell’associazione, determinerà l’onere di modificare la denominazione sociale. L’associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. Il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all’Agenzia delle Entrate.

Art. 2) L’Associazione persegue ai sensi dell’art.101 comma 2 D.Lgs.117/2017 finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale dirette agli associati e terzi:

– organizzare, gestire e potenziare le attività sportive dilettantistiche, in particolari discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo tutti gli sport nautici e acquatici e riunire in sé tutti gli appassionati, sostenitori e simpatizzanti di detti sport.

– la promozione delle attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

– Il Club Nautico Senigallia, libera associazione apolitica e apartitica a carattere volontario e democratico, con durata illimitata nel tempo, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista ed è costituita secondo quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;. Il Club Nautico Senigallia, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo ha come finalità di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica degli sport nautici e acquatici, in forma agonistica e amatoriale Fra gli scopi istituzionali sono altresì compresi le attività d’interesse generale anche ai sensi dell’art.5 comma 1 D.Lgs117/2017:

  1. a) promuovere e organizzare attività didattiche, anche in comunione con altri, organizzare o collaborare alla organizzazione di manifestazioni sportive e altre iniziative sportive legate al mare;
  2. b) preparare atleticamente e partecipare con i propri iscritti a manifestazioni sportive anche competitive e agonistiche, ed ad altre manifestazioni sportive e culturali legate al mare;
  3. c) organizzare corsi e scuola di vela per l’avviamento allo sport della vela e per la specializzazione agonistica, rivolti a praticanti, diportisti, tecnici, giudici, istruttori ed organizzare una scuola nautica per il rilascio della patente nautica, la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  4. e) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all’adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale. Promuovere, organizzare e partecipare ad iniziative di supporto alla promozione ed immagine della associazione e dei suoi scopi;
  5. h) attrezzare e gestire la sede sociale in maniera da conseguire il miglior benessere dei soci, predisponendo servizi e attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero quali servizi igienici, spogliatoi, depositi per attrezzature e imbarcazioni di soci, servizi di ristoro, segreteria, ormeggio imbarcazioni di soci nelle apposite aree e relativa assistenza, compatibilmente con le normative che regolamentano gli spazi di pertinenza della associazione;
  6. i) stabilire accordi o convenzioni con altre associazioni o con Enti, pubblici o privati, per la raccolta di mezzi per la organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse;
  7. l) fornire ai soci assistenza materiale e tecnica per lo svolgimento della pratica sportiva e amatoriale;
  8. m) ospitare terzi non soci in occasioni di manifestazioni veliche ivi inclusa l’organizzazione di turismo sportivo e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale. Ai tesserati FIV e ad altre Federazioni, appartenenti ad altre società affiliate, verrà riconosciuto il diritto alla reciprocità, così come previsto dalle vigenti normative fiscali;
  9. n) fornire ai soci armatori l’ormeggio e tutti i servizi connessi
  10. o) la realizzazione di servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

L’associazione può svolgere, all’interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall’art. 87 comma 4 del Codice del Terzo Settore. Art. 3) L’associazione non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, utili, nonché fondi, riserve o capitale. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti per l’attuazione delle finalità istituzionali. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non, in caso di particolare necessità, per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e delle attività di interesse generale ed il perseguimento delle sue finalità nei limiti previstidall’art.36 del Codice del Terzo settore. La  qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4) L’associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela (FIV), alla Federazione Motonautica, alla Federazione Pesca sportiva e, tramite le stesse, al CONI. Rispetta gli statuti, il regolamento e le delibere del consiglio federale delle Federazioni medesime che costituiscono quindi parte integrante del presente statuto nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti della F.I.V. e delle suddette federazioni s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.

Art. 5) Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari e immobiliari dell’Associazione.

Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di ammissione, dai corrispettivi per servizi prestati ai soci, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant’altro concorra ad incrementare l’attivo sociale, quali contributi, elargizioni e/o atti di liberalità, nonché dai contributi straordinari, da parte dei soci, deliberati dall’assemblea dei soci.

Art. 6) L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tre mesi, il Consiglio Direttivo deve predisporre e compilare il bilancio di esercizio consuntivo  e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori, se nominati, debbono essere sottoposti alla approvazione della assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale  una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 7)Il numero dei soci è illimitato. Sono soci le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle successive condizioni previste per la perdita della qualità di socio. La domanda di associazione è accettata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri predeterminati dallo Statuto e dall’Assemblea Ordinaria dei soci. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello entro 30 giorni dalla data di notifica all’Assemblea generale dei soci.

Tutti i soci sono tesserati alla Federazione Italiana Vela e alle altre Federazioni sopra menzionate, per il tramite dell’Associazione; eventuali deroghe potranno essere concesse dal Consiglio Direttivo.

Categorie di Soci:

– Allievi: tutti i giovani (minorenni) che svolgono l’attività sportiva continuativa per conto dell’Associazione. Il periodo associativo trascorso in questa categoria consentirà al Consiglio Direttivo, qualora venga richiesto, al raggiungimento della maggiore età, il passaggio alla categoria di Socio Ordinario, un riconoscimento a valere sulla quota di ammissione. La domanda di ammissione di tali soci minorenni dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.;

– Ordinari: tutti i Soci maggiorenni che partecipano alla vita dell’Associazione;

– Armatori: tutti i Soci Ordinari che sono assegnatari, annualmente, di specifici servizi, previsti statutariamente, e per i quali corrispondono un corrispettivo determinato. Le modalità di passaggio dalla categoria Ordinari ad Armatori saranno determinate nel Regolamento.

  • Onorari: personalità, anche non soci precedentemente, che per le loro attività sportive o specifiche benemerenze sono ritenuti dal Consiglio Direttivo meritevoli di essere chiamati a far parte di questa categoria; godono di tutti i diritti ma non sono tenuti al pagamento di quote.

La qualità di socio si perde: per decesso, per dimissioni che debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno; per morosità dichiarata da Consiglio Direttivo, qualora il socio sia inadempiente nel pagamento delle quote sociali; per espulsione-radiazione nel caso che il socio indesiderabile comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell’Associazione o tenga una condotta morale, civile e sportiva non degna. La procedura per l’espulsione o radiazione dovrà essere iniziata dal Consiglio Direttivo, con l’applicazione di quanto previsto dai successivi articoli. Possono essere radiati o espulsi i soci che si rendano indegni o indesiderabili per irreprensibile condotta morale, civile, sportiva, per aver turbato l’ordine delle riunioni, per insubordinazione, per indisciplina, per contegno scorretto nei riguardi del Club, per danni arrecati alle proprietà del Club o a quelle dei soci, anche se risarciti. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della Federazione Italiana Vela, dei suoi organi o delle altre federazioni affiliate.

La indegnità e le sanzioni disciplinari sono comminate dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di espulsione o radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione o espulsione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L’associato radiato o espulso non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, ne parziale e ne totale o ad eventuali altri contributi a qualunque titolo versati all’associazione.

La richiesta di ammissione a socio, è fatta per iscritto su apposto modulo fornito dalla segreteria, firmata dal richiedente e sottoscritta da almeno due soci ordinari in qualità di presentatori. Con la sottoscrizione della richiesta, l’aspirante socio, dichiara di conoscere, condividere ed accettare finalità dell’associazione, lo statuto ed il regolamento; di non aver riportato condanne per delitto doloso; di non avere in corso procedimenti o sanzioni da parte della giustizia.

Il consiglio direttivo decide entro trenta giorni dal ricevimento della domanda sull’ammissione del candidato a socio, in armonia con i principi ed i criteri contenuti nel presente statuto e nelle deliberazioni in proposito eventualmente assunte dall’assemblea ordinaria dei soci.

In caso di accettazione della domanda il richiedente è socio a tutti gli effetti. All’atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all’interessato, verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio, il socio assume l’obbligo di pagare la tassa di ammissione, le quote di tesseramento annuali e quanto altro possa essere dovuto in dipendenza di prestazioni richieste e/o fornite  dal Club.

Per le eventuali somme dovute e non corrisposte entro le date di scadenza, il socio autorizza la direzione del Club ad emettere mandati di pagamento a suo carico, ad adire le vie legali e a compiere quanto altro necessario per il recupero delle somme da lui dovute, impegnandosi al pagamento di tutte le conseguenti spese che il Club dovrà sostenere per le azioni di rivalsa.

Le quote versate sono definitivamente acquisite dall’Associazione ed in nessun caso potranno essere restituite anche in parte.

Le quote di tesseramento annuali, proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea Ordinaria, dovranno essere versate alle casse sociali, in un’unica rata, entro il ventotto (28) febbraio di ogni anno.

Il mancato pagamento delle quote sociali entro i termini stabiliti, sospende il socio da ogni suo diritto, compreso quello del voto.

Le quote sociali non possono essere trasferite a terzi o rivalutate.

Art. 8) Tutti i soci, ad esclusione dei minori, inseriti nella categoria allievi, hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, nonché diritto di elettorato attivo e passivo. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti disposti dall’art.10 del presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto, altresì, di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento, dei servizi e dei vantaggi che l’Associazione offre, nonchè di usare il materiale sociale e di intervenire alle manifestazioni, di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo. Inoltre i soci hanno il diritto in nome della trasparenza, di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi, dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell’Associazione presentando richiesta scritta a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell’associazione, previa sottoscrizione dell’impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati e al farsi carico delle spese di copia relative;Ad ogni socio spetta un voto; i soci possono farsi rappresentare da altri soci, tramite delega scritta; un socio non può essere portatore di più di una delega.

Art. 9) I soci sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione  al momento dell’ammissione, la quota di partecipazione annuale (quota sociale), nonché tutti i corrispettivi dei servizi messigli a disposizione dal Club.

Art. 10) L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo, composto da tre a sette soci purché in numero dispari, eletti dall’assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto.

Possono ricoprire cariche sociali i solo soci, regolarmente tesserati alla F.I.V., in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione medesima,non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo resta in carica per la durata di quattro anni possibilmente in corrispondenza con il periodo olimpico.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, convocata dal consigliere più anziano in carica, elegge al suo interno, a scrutinio segreto o con voto palese, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere che formano il Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza delibera in casi di urgenza e sottopone a ratifica del consiglio direttivo alla prima riunione utile. E’ facoltà del consiglio direttivo procedere ad altre nomine per particolari settori il cui responsabile verrà scelto, preferibilmente, nell’ambito del consiglio stesso. Gli incaricati e le Commissioni mantengono, in ogni caso, ruolo consultivo esecutivo restando al Consiglio Direttivo ogni responsabilità di deliberazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei Componenti il Consiglio stesso. Deve essere invitato a partecipare alle riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti (ove esista).

I componenti degli organi statutari colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione, da parte della FIV e altre Federazioni Nazionali non possono partecipare alle riunioni.

Art. 11) In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell’incarico di uno o più Consiglieri, l’integrazione viene effettuata con elezioni.

Art. 12) Il consiglio direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell’arco del quadriennio, anche se integrato a norma degli artt. 10 e 11.

L’assemblea straordinaria elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine di novanta giorni e dovrà tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza naturale del quadriennio.

Art. 13) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in caso di assenza di quest’ultimo dal Consigliere Segretario: in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere con maggiore anzianità di presenza in Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario il quale verrà messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione nei limiti dello statuto e dei Regolamenti vigenti e delle delibere dell’Assemblea dei Soci.

Esso procede, altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori, consulenti, eccetera, determinandone il compenso e predispone, occorrendo, il Regolamento, nel rispetto dello statuto, per il buon funzionamento dell’Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Può istituire apposite Commissioni e/o Gruppi di Lavoro per specifici incarichi affidandone la responsabilità ad un consigliere. Commina, in prima istanza, e dopo aver ascoltato il socio, le sanzioni disciplinari a carico dei soci secondo le procedure determinate dall’art. 6 – Soci – adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni: ammonizione, deplorazione, sospensione fino ad un massimo di dodici mesi, radiazione, espulsione.

Avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo è ammesso reclamo all’Assemblea dei soci da proporre entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di primo grado.

Il Consiglio Direttivo, entro i termini previsti, predisporrà la convocazione dell’Assemblea che conterrà l’ordine del giorno. Il dieci per cento dei soci aventi diritto di voto possono inoltrare, per iscritto, al consiglio direttivo formale richiesta motivata per l’inserimento di argomenti da inserire all’ordine del giorno; tale richiesta deve pervenire almeno venti giorni prima della chiusura dell’esercizio finanziario (31 dicembre).

Il Consiglio Direttivo è altresì autorizzato a gestire amministrativamente l’Associazione adeguandosi alle normative fiscali vigenti e ciò nell’interesse dell’Associazione, a redigere il bilancio dell’Associazione da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati ed in tempo utile deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso. Art. 14) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza e nell’impossibilità di convocare il Consiglio di Presidenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Presiede il Consiglio di Presidenza e delibera a maggioranza su argomenti che rivestono carattere d’urgenza.

Art. 15) Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica.

Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Art. 16) I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci sociali, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Una proroga al termine di approvazione di bilancio può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Tutti i soci debbono essere convocati per iscritto a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma con un preavviso minimo di quindici giorni presso la sede dell’Associazione o, comunque in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. La lettera di convocazione deve contenere tutte le indicazioni utili sugli argomenti che saranno discussi durante la seduta. L’assemblea sarà tenuta in prima e seconda convocazione con un intervallo non inferiore ad un’ora. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione e rappresenta l’universalità dei soci: le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci. L’Assemblea ordinaria nomina e revoca, nel caso in cui si siano superati i limiti previsti dalla Legge per l’obbligatorietà dell’organo di controllo e del Revisore Legale, i componenti dell’organo stesso e nomina e revoca il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti.

Art. 17) I soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche di Statuto, delibera, altresì, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori.

L’assemblea straordinaria è convocata, altresì, su richiesta, diretta al Consiglio Direttivo, di almeno il 15% dei soci, aventi diritto di voto: nella richiesta deve essere indicato l’argomento o gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, formulerà l’ordine del giorno e convocherà l’Assemblea Straordinaria che deve essere tenuta entro i sessanta giorni successivi, con le modalità dell’art. 16.

L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci e l’Assemblea Straordinaria è tenuta in prima e seconda convocazione nelle modalità stabilite dall’art. 16.

Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono vincolanti per tutti i Soci.

Art. 18) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Associazione, in assenza o non disponibilità, l’Assemblea nomina un Presidente con voto palese (alzata di mano).

L’assemblea nomina il Segretario ed ove occorra il Collegio degli Scrutatori. La Commissione verifica poteri viene nominata dal Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto previsto ai comma 1 e 2 dell’art. 19.

Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

I Soci colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione, da parte della FIV e di altre Federazioni Nazionali non possono partecipare alle Assemblee.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali.

Art. 19) Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi con voto palese (alzata di mano) per quanto riguarda approvazione di Bilanci consuntivi e preventivi, modifiche statutarie e scioglimento, mentre per le cariche elettive e per eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di Soci il voto dovrà essere segreto. Nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli.

Per le modifiche dello Statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno un sesto degli aventi diritto al voto.

Per lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Ets per fini sportivi, occorre il voto favorevole, sia in prima convocazione che in seconda, di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe; L’Assemblea Ordinaria delibera sul Bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali, elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, che dura in carica quattro anni e sono tutti rieleggibili.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e se nominati dagli scrutatori. Le delibere delle Assemblee debbono essere comunicate ai Soci assenti e/o esposte presso apposito luogo della Sede sociale per un periodo non inferiore a trenta giorni.

Nel caso che il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) non sia approvato dall’Assemblea il Consiglio Direttivo decade e convoca nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla decadenza una nuova Assemblea Ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino alla fine del mandato.

Art. 20) Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 21) I candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature, per iscritto al Consiglio Direttivo, entro il termine di dieci giorni liberi dalla data di prima convocazione dell’Assemblea Ordinaria. Non potranno essere eletti Soci che non abbiano presentato in tempo utile la loro candidatura. L’elenco dei Candidati alle varie cariche prima delle operazioni di voto.

Non possono candidarsi i Soci non in regola con i pagamenti e quelli che hanno subito una sanzione in corso di esecuzione.

I Candidati non potranno far parte della Commissione verifica poteri e del Collegio di scrutinio.

Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

Art. 22) I provvedimenti adottati dagli Organi dell’Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.

Qualsiasi controversia che insorga tra l’Associazione ed i Soci o tra i Soci stessi correlata alla attività sociale deve essere sottoposta ad un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Fiv.

Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale. Saranno nominati due arbitri dalle parti mentre il terzo arbitro sarà nominato di comune accordo dagli arbitri nominati in caso di dissenso il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente della FIV.

L’inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Art. 23) La sede sociale, oltre che dai Soci, può essere frequentata da ospiti, in conformità a quanto più dettagliatamente detto nel Regolamento. Valgono in ogni caso i seguenti principi:

  1. a) tutti i tesserati della Federazione Italiana Vela o altre Federazioni Nazionali, atleti, tecnici e dirigenti sono ospiti istituzionali in occasione di regate, manifestazioni o riunioni sportive, hanno libero accesso alla sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto previsto dal Regolamento;
  2. b) i Soci Ordinari – Armatori possono presentare, al momento del tesseramento, non più di un ospite familiare (coniuge, figli minorenni ecc) al quale è consentito frequentare, con continuità, la sede sociale ed utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito dal Regolamento;
  3. c) i Soci Ordinari – Armatori possono occasionalmente invitare come ospiti persone estranee per visitare la sede ed intrattenersi nella stessa, in compagnia del Socio ospitante. In occasione di regate, manifestazioni, allenamenti o lezioni di scuola vela i genitori o gli accompagnatori degli atleti sono accolti come ospiti nella sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito dal Regolamento;
  4. d) i soci Armatori possono richiedere al Consiglio Direttivo la possibilità di accesso, da parte di persone, non familiari, con facoltà di utilizzo della propria imbarcazione e l’uso delle attrezzature sociali. In tale caso il Consiglio Direttivo, con l’approvazione dell’Assemblea, potrà determinare una quota aggiuntiva a carico del Socio Armatore che dovrà, per iscritto, comunicare la richiesta con specifica autorizzazione ad utilizzo di cose proprie indicando le generalità della persona autorizzata ivi compresa la totale manleva dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare l’opportunità di tale concessione che potrà essere revocata in ogni momento.

Art. 24) Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Straordinaria nei termini previsti dall’art. 19 e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L’assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta,in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio sociale. L’eventuale attivo risultante dalla liquidazione o i beni residui non potranno essere ripartiti fra i Soci ma dovranno essere devoluti ad Enti del Terzo settore per fini sportivi in quanto fini di pubblica utilità  fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Art. 26) A norma del Regolamento allo Statuto della Federazione Italiana Vela e altre Federazioni sopra menzionate, il presente statuto entrerà in vigore dopo l’approvazione del Consiglio Federale.

L’assemblea straordinaria dà mandato al Consiglio Direttivo di apportare allo Statuto tutte le eventuali modificazioni che la FIV o altre Federazioni Nazionali prescrivesse per l’adeguamento ai principi ispiratori del CONI, purché non determinino sostanziali modificazioni di quanto approvato.

Il Presidente – F.to: Gian Maria Zuccari;

Il Segretario – F.to: @@@@@@@;